DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

Immigrazione in Italia
Benvenuti nella sezione dedicata all'immigrazione in Italia per cittadini extracomunitari. Qui troverete guide dettagliate sulle procedure principali e indicazioni su dove scaricare la modulistica ufficiale necessaria per avviare le vostre pratiche. Ricordiamo che le normative sull'immigrazione sono complesse e in continua evoluzione, pertanto vi invitiamo a verificare sempre le informazioni sui siti web delle autorità competenti e a richiedere consulenza professionale quando necessario.
Lavorare in iTALIA
(Cittadini Extracomunitari)
Sportello Unico per l'Immigrazione
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) è un organo cruciale nel processo di immigrazione in Italia, istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo in ogni provincia. È diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro


Procedura di Assunzione di Lavoratori Stranieri
Il SUI è responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.
Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta allo sportello la documentazione necessaria per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato.
La domanda può essere presentata presso lo sportello della provincia di residenza del datore di lavoro, della sede legale dell'impresa o del luogo in cui si svolgerà la prestazione lavorativa.
La domanda deve includere:
- Le generalità complete del datore di lavoro
- L'autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, comprovante la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro
- La proposta di contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali) e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale
Lo Sportello Unico verifica la regolarità, la completezza e l'idoneità della documentazione presentata .
Acquisisce inoltre dalla Direzione provinciale del lavoro la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro.
Nulla Osta e Visto di Ingresso
Se la documentazione è completa e corretta, e nel rispetto dei limiti numerici stabiliti annualmente, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al lavoro. Il nulla osta ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio.
A richiesta del datore di lavoro, lo sportello trasmette la documentazione, incluso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica.
Gli uffici consolari rilasciano il visto di ingresso al lavoratore straniero, dopo gli accertamenti di rito
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Il datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) che intende assumere una badante straniera residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa, una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro.
Prima di presentare la richiesta, il datore di lavoro deve verificare, presso il centro per l'impiego competente, l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.
Documentazione Richiesta: Alla domanda di nulla osta devono essere allegati
- Documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per la lavoratrice straniera.
- Proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, incluso l'impegno del datore di lavoro a pagare le spese di ritorno della lavoratrice nel paese di provenienza.
- Dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
- Asseverazione (ove richiesta).


Rilascio del Nulla Osta
Se le verifiche hanno esito positivo e nel rispetto dei limiti numerici stabiliti annualmente con il decreto flussi, lo sportello unico rilascia il nulla osta al lavoro entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Il nulla osta ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Obblighi del Datore di Lavoro e del Lavoratore
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno.
Il datore di lavoro deve comunicare allo sportello qualsiasi variazione del rapporto di lavoro. L'omissione di tale comunicazione comporta una sanzione amministrativa .

Verifiche e Controlli

Prima di rilasciare il nulla osta, lo Sportello Unico effettua verifiche sia sul cittadino extracomunitario che sul datore di lavoro, anche tramite la Questura. Queste verifiche accertano l'inesistenza di denunce o condanne per determinati reati a carico del datore di lavoro, la conformità delle condizioni lavorative ed alloggiative offerte a quelle richieste dalla legge, e la sostenibilità economica degli oneri relativi all'assunzione.
Sanzioni
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
Trasmissione della Documentazione al Consolato
A richiesta del datore di lavoro, lo sportello unico trasmette la documentazione, incluso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica
Visto di Ingresso
La lavoratrice straniera, munita del nulla osta, deve richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro presso la rappresentanza diplomatica italiana del suo paese di residenza
Contratto di Soggiorno
Una volta giunta in Italia, la lavoratrice straniera deve stipulare, entro 8 giorni dall'ingresso, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo sportello unico per l'immigrazione. Con tale contratto, il datore di lavoro si impegna a garantire una idonea sistemazione alloggiativa e a provvedere alle spese per l'eventuale ritorno nel paese di origine.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La procedura per richiedere protezione internazionale in Italia si articola in una fase amministrativa necessaria e una fase giurisdizionale eventuale.
I. Fase Amministrativa
Manifestazione di volontà
Il processo inizia con la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale. Le misure di accoglienza si applicano dal momento in cui viene espressa tale volontà.
Presentazione della domanda
La formalizzazione della richiesta avviene attraverso la presentazione di una domanda alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, organi della pubblica amministrazione situati presso le prefetture.
La compilazione del Modulo C3 non è indispensabile affinché si possa considerare espressa la volontà di essere ammesso al sistema di accoglienza.
Accoglienza
Se il richiedente è privo di mezzi di sostentamento, la questura accoglie la domanda e avvia le procedure per assegnare al richiedente una struttura di accoglienza, come un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) o una struttura del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).
Esame della domanda
Durante l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale, il richiedente ha il diritto di soggiornare in Italia e di ricevere un livello di vita dignitoso. Le misure di accoglienza sono assicurate per tutta la durata del procedimento.


Audizione
Dinanzi alle Commissioni territoriali è prevista l’audizione dell’interessato e la videoregistrazione del colloquio, da trascriversi in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale
Decisione
La Commissione territoriale può prendere diverse decisioni:
- Riconoscere lo status di rifugiato.
- Riconoscere la protezione sussidiaria nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dello status di rifugiato, ma ritenga che esista comunque un rischio effettivo di pericolo in caso di ritorno nel paese di origine del rifugiato.
- Non riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma, ritenendo che esistano gravi problemi umanitari, raccomandare alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari .
- Rigettare la domanda.
- Rigettare la domanda per manifesta infondatezza.
Informazione
Nella prima fase dell'accoglienza, l’ufficio di polizia che riceve la domanda di protezione internazionale ha l'obbligo di informare il richiedente circa le condizioni di accoglienza e le fasi della procedura, attraverso la consegna di un opuscolo informativo


II FASE GIURISDIZIONALE
Ricorso: In caso di rigetto della domanda, il richiedente ha il diritto di presentare ricorso giurisdizionale. Le misure di accoglienza sono assicurate fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione.
Sospensione dell'efficacia del diniego: Nel regime transitorio di cui all’art. 21 del D.L. 13/2017, l’efficacia del provvedimento di diniego della richiesta di protezione internazionale, in quanto sottoposto al giudizio di appello, deve considerarsi sospesa ex lege fino alla definizione del giudizio instaurato dinanzi al giudice ordinario.
Protezione Sussidiaria
Ha diritto alla protezione sussidiaria colui il quale corre un rischio grave per l’incolumità personale meno individualizzato e dovuto all’appartenenza a gruppi politici, etnici o religiosi, di solito correlato ad un conflitto armato interno

LINK UTILI
- Link al Portale Immigrazione
- Protezione internazionale | Ministero dell‘Interno
- Link al sito della Prefettura di Cagliari - Sportello Unico per l'Immigrazione
- Link al sito della Questura di Cagliari - Ufficio Immigrazione
- Questure- Sardegnaimmigrazione
- la_guida_in_italiano.pdf
- Il visto per l'Italia
- Permessi di soggiorno - Poste Italiane