La giurisprudenza italiana ha affrontato con chiarezza e coerenza la delicata questione della responsabilità civile per incidenti provocati da cani di razza pit bull, delineando un quadro normativo che tutela in modo stringente i terzi potenzialmente danneggiati. L'orientamento prevalente è inequivocabile: il proprietario risponde oggettivamente ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile per i danni cagionati dal proprio animale.



La Ferrea Logica della Responsabilità Oggettiva
L'art. 2052 c.c. è la pietra angolare su cui si fonda l'imputazione di responsabilità. La norma stabilisce che:
"Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito."
Il Tribunale di Trani (Sentenza n. 1509 del 26 ottobre 2024) ribadisce questo concetto, sottolineando come il proprietario possa liberarsi da tale responsabilità solo attraverso la prova del caso fortuito. Questo non si configura come una semplice mancanza di colpa, bensì come un evento esterno, imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale, capace di interrompere il nesso causale tra l'animale e il danno.
Obblighi di Custodia: Un Dovere Primario
La giurisprudenza non si limita a statuire sulla responsabilità a posteriori, ma pone un forte accento sugli obblighi di custodia e sulle misure preventive che il proprietario, soprattutto di razze potenzialmente pericolose come il pit bull, è tenuto ad adottare.
Il Tribunale di Velletri (Sentenza n. 1417 del 10 luglio 2023) chiarisce che l'adozione di misure di sicurezza come l'uso del guinzaglio e della museruola non è una mera raccomandazione, bensì un preciso dovere. In caso di danni, la responsabilità del proprietario concorre con quella del custode/detentore se quest'ultimo non ha vigilato adeguatamente sull'animale (ex art. 2043 c.c.).
Emblematica in tal senso è la pronuncia del Tribunale di Napoli (Sentenza n. 1083 del 26 gennaio 2024), che ha ritenuto responsabile il proprietario di un pit bull per i danni causati, non avendo provato il caso fortuito e rilevando come l'assenza di guinzaglio e museruola costituisca una chiara violazione degli obblighi di custodia.


Quando l'Assicurazione Non Copre: Un Rischio da Considerare
Un aspetto non trascurabile riguarda la copertura assicurativa. Alcune polizze, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Ancona (n. 1507 del 2 settembre 2014), prevedono esclusioni specifiche per cani appartenenti a razze ritenute pericolose, tra cui il pit bull. In tali circostanze, il proprietario si troverà a rispondere direttamente dei danni causati dal proprio animale, senza poter contare sul sostegno della propria compagnia assicurativa.
Il Pit Bull Come Arma: Una Circostanza Aggravante
La giurisprudenza ha persino affrontato scenari in cui il pit bull è stato deliberatamente utilizzato come strumento di aggressione. In un caso emblematico, il Tribunale di Savona (Sentenza n. 784 del 23 maggio 2014) ha condannato i convenuti sia ai sensi dell'art. 2052 c.c. (responsabilità oggettiva) sia dell'art. 2043 c.c. (responsabilità per fatto illecito), ravvisando un dolo nella condotta di chi ha accettato il rischio che il proprio cane potesse aggredire terzi.


Diligenza e Prevenzione, Le Chiavi per Evitare la Responsabilità
L'analisi della giurisprudenza italiana delinea un quadro chiaro e rigoroso in materia di responsabilità per danni causati da pit bull. La responsabilità oggettiva del proprietario rappresenta un principio cardine, mitigato unicamente dalla prova di un caso fortuito che deve presentare caratteristiche di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.
Parallelamente, emerge con forza l'obbligo per i proprietari di adottare tutte le misure preventive necessarie per evitare danni a terzi, con particolare riferimento all'utilizzo di guinzaglio e museruola in luoghi pubblici. La negligenza in tal senso può non solo configurare una violazione degli obblighi di custodia, ma anche aggravare la responsabilità del proprietario.
Infine, è fondamentale considerare che la copertura assicurativa potrebbe non essere operativa per danni causati da pit bull, lasciando il proprietario direttamente esposto al rischio di dover risarcire ingenti somme.
In definitiva, la giurisprudenza italiana adotta un approccio improntato alla massima tutela dell'incolumità pubblica, ponendo in capo ai proprietari di pit bull un onere di diligenza e prevenzione particolarmente elevato. Conoscere questi principi è fondamentale per una gestione consapevole e responsabile di questi animali.
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